Dallo Statuto

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 18 Dicembre 2002

Articolo 1. Denominazione, durata, sede

È costituita la “Finance & Banking – Associazione per lo sviluppo organizzativo e delle risorse umane” (denominata Associazione Effebi ed in inglese “Finance & Banking – Organizational and HR Development Association”) associazione volontaria senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto e, per quanto non previsto, secondo le norme contenute negli artt. 36 e seguenti del codice civile. L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, ha sede in Roma e può istituire uffici o rappresentanze in altre località italiane o estere.

Articolo 2. Scopo

L’Associazione ha lo scopo, prevalentemente nel sistema creditizio, finanziario ed assicurativo, di:

1) favorire lo scambio di esperienze, conoscenze e informazioni, anche a livello internazionale

2) promuovere e coordinare iniziative relative alla gestione e sviluppo delle risorse umane

3) svolgere attività di ricerca e studi; 4) realizzare attività di formazione e di consulenza per gli associati

5) sviluppare attività volte alla collaborazione tra gli associati

6) analizzare nuovi modelli imprenditoriali di gestione integrata delle variabili umane, organizzative e tecnologiche

7) favorire l’approfondimento di soluzioni organizzative

8) porre in essere ogni altra iniziativa comunque utile per il raggiungimento dei suoi fini.

Articolo 3. Attività

Per la realizzazione delle proprie finalità, volte in particolare a sviluppare le professionalità e le nuove logiche organizzative ed a rafforzare la cooperazione tra gli associati, d’intesa anche con altri settori produttivi, l’Associazione si propone di:

1) realizzare iniziative nell’ambito della gestione e sviluppo delle Risorse Umane e dello sviluppo organizzativo

2) organizzare convegni, workshop di confronto e dibattito, seminari, incontri e viaggi di studio; promuovere e realizzare ricerche, studi e progetti

3) promuovere e realizzare ricerche, studi e progetti

4) collaborare con organismi nazionali ed internazionali, in particolare con le Università e con gli Enti/Centri di studio, formazione e ricerca

5) promuovere e gestire progetti europei e internazionali

6) coordinare e sviluppare la realizzazione di prodotti e servizi per la formazione

7) curare la pubblicazione di una propria rivista, nonché di libri, articoli e documenti, avvalendosi anche del sito web

Articolo 4. Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio

2) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti

3) le quote dei soci Fondatori.

Articolo 6. Soci

Dell’Associazione si può far parte in qualità di Socio Onorario, Ordinario, Corrispondente, Individuale.

Soci Onorari: sono coloro che concorrono alla realizzazione degli scopi dell’Associazione con il loro prestigio e/o con la loro autorevole collaborazione. Essi possono partecipare al Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento a titolo consultivo. Sono Soci Onorari i Past President dell’Associazione. Possono essere nominati Soci Onorari anche qualificati esponenti di Aziende od Istituti esteri operanti nel settore bancario/finanziario.

Soci Ordinari: sono gli Enti capogruppo di gruppi creditizi, le banche, gli intermediari finanziari e le filiali e gli uffici di rappresentanza di banche estere, le associazioni e i consorzi tra gli stessi, nonché le società controllate. Sono, inoltre, Soci Ordinari le imprese e gli Enti assicurativi.

Soci Corrispondenti: sono tutte le altre persone giuridiche, associazioni o fondazioni, italiane o estere, con finalità, congruenti con quelle dell’Associazione e che intendono contribuire e collaborare allo sviluppo delle attività associative.

Soci Individuali: sono le persone fisiche, italiane o estere, che, per la loro specifica professionalità, intendono partecipare alle attività dell’Associazione.

I Soci Ordinari e Corrispondenti agiscono attraverso un proprio Rappresentante dagli stessi nominato ovvero, in caso di temporanea impossibilità del Rappresentante, a mezzo di un Sostituto. Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari, sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e nelle riunioni assembleari hanno diritto ad un voto ogni 20.000 addetti, con il criterio dell’arrotondamento per eccesso o per difetto a 10.000 unità.

È prevista la possibilità di contribuzioni volontarie a favore dell’Associazione per la realizzazione di attività associative. In mancanza di formale disdetta scritta da parte del Socio, pervenuta entro il 30 novembre di ogni anno, l’adesione all’Associazione si considera tacitamente rinnovata per un anno intero. Il recesso non dà diritto al rimborso dei contributi versati e non libera dall’obbligo di corrispondere quelli dovuti per l’esercizio in corso. È esclusa la partecipazione alla vita associativa inferiore all’anno e la possibilità di corrispondere quote associative per periodi inferiori all’anno.

Articolo 7. Organi

Sono Organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci

2) il Comitato Scientifico

3) il Consiglio Direttivo

4) l’Ufficio di Presidenza

5) il Presidente

6) il Segretario Generale.

Tutte le cariche sociali ed i singoli incarichi se assegnati a Soci sono, di norma, a titolo gratuito. La perdita della qualità di Socio, ai sensi dell’articolo 10, punto 13), comporta la decadenza da tutte le cariche sociali e dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Articolo 8. Assemblea dei soci

L’Assemblea è sovrana ed è costituita da tutti i Soci.

Rientra tra le competenze dell’Assemblea: 1) determinare gli obiettivi e le linee generali delle attività dell’Associazione; 2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo 3) approvare il bilancio annuale o rendiconto economico-finanziario e la relazione accompagnatoria 4) ratificare le nomine dei nuovi Consiglieri ai sensi dell’art 10, commi 2° e 3°, del presente statuto; 5) deliberare sulle modifiche del presente Statuto, dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi e sullo scioglimento dell’Associazione con le modalità previste rispettivamente dai successivi artt. 14 e 16;

La convocazione delle riunioni assembleari deve essere portata a conoscenza di ciascun Socio via posta, via fax, posta elettronica e sito web, almeno quindici giorni prima della data prevista per lo svolgimento.

L’Assemblea si tiene in sede ordinaria almeno una volta l’anno ed in sede straordinaria ogni volta che un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei Soci ne faccia formale richiesta scritta al Presidente, il quale è tenuto in tal caso a provvedervi entro tre mesi.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da un Vice Presidente o da altro Socio designato dall’Assemblea, il quale ha il compito di coordinarne la discussione, di nominare il Segretario e di proporre all’Assemblea la nomina di eventuali scrutatori.

L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, personale o per delega, in prima convocazione di almeno la metà più uno dei voti dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate, al di fuori della previsione dell’art. 14, a maggioranza dei votanti, presenti o per delega, e per alzata di mano, salvo che venga deliberato il ricorso allo scrutinio segreto su richiesta della maggioranza dei presenti.

Esclusivamente in Assemblea alla Capogruppo/Holding di un Gruppo creditizio compete un voto ogni 20.000 addetti, con il criterio dell’arrotondamento per eccesso o per difetto riferito a 10.000 unità.

Ciascun Socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

E’ consentito anche il voto per corrispondenza o con mezzi audiovisivi e/o telematici nei casi, con i termini e secondo le modalità di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni si redige verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.

Articolo 9. (Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico, composto da autorevoli e qualificati esponenti del mondo accademico, professionale e produttivo, svolge funzioni consultive e di orientamento strategico delle attività associative.

 

Il Presidente ed i componenti  del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente  dell’Associazione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

 

Partecipano di diritto alle riunioni il Presidente ed un Vice Presidente dell’Associazione.

 

La riunione del Comitato Scientifico, da tenersi almeno una volta l’anno, è convocata dal suo Presidente.

Le riunioni possono essere convocate ed aver luogo anche da remoto.

 

Partecipa alle sedute, in qualità di segretario, il Segretario Generale dell’Associazione.

Articolo 10. Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, il quale è formato da un numero di componenti non inferiore a 11 e non superiore a 25. Il Consiglio Direttivo, per specifiche necessità, può provvedere, sempre scegliendo tra i Soci Ordinari, a completare il numero di suoi componenti, fino al previsto numero di 25 unità. La nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea alla sua prima riunione dalla data di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall’Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Quelli nominati successivamente decadono con la scadenza del Consiglio nel quale sono stati chiamati ad operare. In via eccezionale, i Componenti del Consiglio possono farsi rappresentare da altro Consigliere o dai propri Sostituti, previa attribuzione di delega scritta. Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di due deleghe.

Rientra tra le competenze del Consiglio Direttivo: 1) formulare le direttive per la definizione dei programmi di attività dell’Associazione, nel quadro delle linee generali deliberate dall’Assemblea 2) eleggere, nel corso della prima riunione, il Presidente dell’Associazione e, anche successivamente, il o i Vice Presidenti, nel numero massimo di tre, scegliendoli al suo interno, per un periodo di tre anni 3) nominare, scegliendolo anche tra i non Soci, il Segretario Generale dell’Associazione 4) nominare il Direttore Editoriale ed i componenti del Comitato di redazione della rivista e di eventuali altre pubblicazioni 5) deliberare in ordine alle richieste di ammissione di nuovi Soci all’Associazione, sulla base dei requisiti di riconosciuta rilevanza dell’attività svolta e della professionalità 6) determinare l’importo, le condizioni e i termini di pagamento delle quote associative annuali, fissandole eventualmente in misura differenziata per categorie di Soci ed anche nell’ambito della medesima categoria 7) attribuire la qualifica di Socio Onorario 8) nominare il Presidente ed i Componenti del Comitato Scientifico 9) conferire ogni opportuna delega operativa all’Ufficio di Presidenza 10) costituire Gruppi di progetto ad hoc, per lo sviluppo e/o la realizzazione di iniziative di particolare rilevanza 11) autorizzare l’assunzione di personale dipendente e acquisti o alienazioni di beni immobili 12) predisporre annualmente, entro i termini e con l’osservanza delle disposizioni di legge, un bilancio ovvero un rendiconto economico – finanziario, corredato da una relazione sull’andamento della gestione 13) provvedere alla cancellazione dei Soci dimissionari o inadempienti per indegnità o mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due anni 14) deliberare in merito alla sede legale associativa 15) stabilire i casi, i termini e le modalità del voto per corrispondenza di cui al precedente art. 8 comma 9°. L’avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo è effettuato, anche via fax o posta elettronica, individualmente a ciascun componente, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.

Le riunioni si tengono almeno due volte l’anno ed ogni volta che un terzo dei componenti il Consiglio stesso ne faccia richiesta scritta al Presidente, il quale è tenuto in tal caso a provvedervi entro due mesi.

Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione diretta o per delega – come previsto al comma 6 del presente articolo – di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza, con voto palese.

Delle riunioni si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente.

Articolo 11. Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente può farsi sostituire da un Vice Presidente.

Il Presidente:

1) ha la rappresentanza legale dell’Associazione

2) presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, e l’Ufficio di Presidenza

3) fissa gli ordini del giorno e convoca l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Presidenza

4) sovrintende alle attività dell’Associazione ed ha il potere di firma degli atti

5) attribuisce le deleghe ed i relativi poteri di firma al Segretario Generale dell’Associazione

6) formula specifiche proposte al Consiglio Direttivo in relazione alla composizione del Comitato Scientifico di cui al precedente art. 9.

Articolo 12. Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal/dai Vice Presidenti e dal Segretario Generale dell’Associazione in qualità di segretario.

Per specifiche necessità, il Presidente può integrare l’Ufficio stesso invitando a partecipare alle riunioni, allo stesso indette, fino a quattro Consiglieri e/o Componenti del Comitato Scientifico.

L’Ufficio di Presidenza:

1) opera sulla base delle deleghe allo stesso conferite dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 10 comma 8°, n°9

2) decide provvisoriamente sulle domande di ammissione a Socio, sottoponendo le stesse alle determinazioni del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione

3) autorizza consulenze, collaborazioni professionali, locazione di beni immobili, acquisto, locazione o alienazione di beni mobili

Articolo 13. Il Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, opera sulla base delle deleghe ricevute dal Presidente ai sensi dell’art. 11, punto 5), e dà esecuzione alle delibere degli organi associativi.

Cura la gestione ordinaria e amministrativa dell’Associazione ed ha la firma dei relativi atti e della corrispondenza.

Esercita le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dell’Ufficio di Presidenza.

Coordina i Gruppi di Progetto ed è il Direttore Responsabile della rivista associativa.

Il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 14. Maggioranze qualificate

Le modifiche Statutarie e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione sono deliberate dall’Assemblea dei Soci ed il diritto di voto spetta a tutti gli associati.

L’Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà più uno dei voti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Articolo 15. Quote e contributi associativi

Le quote ed i contributi associativi sono, ad eccezione dei trasferimenti «mortis causa», intrasmissibili e non soggetti a rivalutazione.

E’ fatto, inoltre, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, la quale è validamente costituita con la presenza o la manifestazione di voto di almeno due terzi dei voti dei Soci, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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